Crediti di imposta 2025 per investimenti in beni strumentali

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Disponibili ad assistere il cliente nell’individuazione della misura di finanza agevolata più efficace rispetto a ciascuna situazione, vogliamo ricapitolare e specificare le tempistiche dettate dalla Legge di Bilancio, che ha confermato, apportando alcune modifiche, per il 2025 i principali crediti d’imposta relativi agli investimenti in beni strumentali.

ZES unica per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura

Per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine per lo Stato un limite di spesa di 50 milioni di euro.

Le imprese dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché, tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 50.000 euro.

Il progetto di investimento iniziale, come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere relativo all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

  1. nuovi macchinari
  2. nuovi impianti
  3. nuove attrezzature varie
  4. terreni
  5. all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

La determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è effettuata nella misura del 65% dei costi ammissibili, ferma restando la possibilità di riduzione proporzionale della percentuale nella misura eventualmente necessaria a garantire il rispetto del limite di spesa per lo Stato.

ZES unica

Per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine per lo Stato un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro.

Le imprese dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di

sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.  

Il progetto di investimento iniziale, come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere relativo all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

  • nuovi macchinari
  • nuovi impianti
  • nuove attrezzature varie
  • terreni
  • all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Ferma restando la possibilità di riduzione proporzionale della percentuale nella misura eventualmente necessaria a garantire il rispetto del limite di spesa per lo Stato, la determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive in Abruzzo è così determinata:

  • Piccole Imprese (< 50 milioni di euro di investimenti): 35% dei costi ammissibili       
  • Medie Imprese (< 50 milioni di euro di investimenti): 25% dei costi ammissibili          
  • Grandi Imprese (ogni tipo di progetto) o PMI (> 50 milioni di euro di investimenti): 15% dei costi ammissibili

Transizione 4.0

Confermata nella misura del 20% dei costi ammissibili percentuale del credito d’imposta, la Legge di Bilancio 2025 introduce importanti e significative modifiche sul credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 (allegato A alla legge 232/2016):

  • eliminazione dell’agevolazione 4.0 sui beni strumentali immateriali
  • la previsione di un plafond massimo di spesa destinato al credito 4.0. Pertanto, i fondi verranno attribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al Gse. Dal 1° gennaio 2025, sarà importantissimo presentare al GSE in tempi rapidi la richiesta di credito d’imposta 4.0 per i beni materiali, in quanto è stato stanziato un tetto massimo di 2.2 miliardi di euro.

Transizione 5.0

Per le imprese che effettuano nuovi nell’ambito di progetti di innovazione, tramite l’acquisto di beni strumentali nuovi che rispettino i requisiti 4.0, che comportano una riduzione dei consumi

energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Dal 2025 sono previsti:

  • un’aliquota unica per gli investimenti fino a € 10 milioni (35%, 40% e 45% in base alla riduzione dei consumi energetici)
  • la possibilità di cumulo con i crediti d’imposta “ZES Unica” e “ZLS”

Zone Logistiche Semplificate (non presenti in Abruzzo)

Per investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone Logistiche Semplificate istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

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